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PCT Indietro tutta – il sequel!!!

PCT Indietro tutta – il sequel!!!

Come già osservato – e paventato – in un precedente articolo pubblicato all’indomani dell’approvazione della legge delega 29 aprile 2016, n. 57, nella seduta del 5 maggio 2017 il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che completa la riforma organica della magistratura onoraria.

In particolare per quanto attiene alle competenze e funzioni del giudice di pace gli artt. 27-29 introducono in sede civile:

  • l’estensione dei casi di decisione secondo equità per tutte le cause di valore fino a 2.500 euro;
  • l’aumento della competenza per valore che passa dai 5.000 ai 30.000 euro per le cause relative a beni mobili ed aumenta fino a 50.000 euro per quelle riguardanti il risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e imbarcazioni.
  • la competenza esclusiva (tranne limitatissime eccezioni) per le cause condominiali (oggetto dei procedimenti di mediazione), quelle sui diritti reali e di comunione e i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di terzi.

In sede penale, al giudice di pace saranno attribuite nuove fattispecie di reato: la minaccia ex art. 612 c.p.; le ipotesi di furto perseguibili a querela; l’abbandono di animali; il rifiuto di fornire le generalità alle forze dell’ordine; e con i limiti stabiliti dalla legge delega: contravvenzioni; delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 4 anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva; resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.; rissa; ricettazione e le contravvenzioni per la sicurezza alimentare.

Si deve purtroppo osservare che i timori a suo tempo espressi hanno trovato piena conferma: l’estensione, quantitativa e qualitativa, della competenza viene stabilita senza essere preceduta od accompagnata da alcuna disposizione che estenda il PCT (sia sotto il profilo normativo, che sotto quello prettamente concreto e telematico) anche al Giudice di Pace.

E come poteva essere altrimenti? Si tratta dell’ennesima riforma a “costo zero”, o più esattamente, come recita l’art. 36, “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” (che in fiorentino si traduce con la felice espressione “friggere con l’acqua”).

L’unica speranza è che, trattandosi di uno schema di decreto, approvato in esame preliminare, prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vi sia una maggiore riflessione sulle REALI conseguenze (quelle analogiche per essere precisi) del provvedimento.

Qui di seguito potete scaricare lo schema del decreto: DOWNLOAD.

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